Descrizione

La cittadinanza in Italia segue il principio dello ius sanguinis, ma si può acquisire:

 a) automaticamente:

  • per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
  • per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano.

 b) tramite domanda:

  • per acquisto volontario, se straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, in presenza di determinati requisiti (prestando servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano; al compimento dei 18 anni di età, se residente legalmente in Italia senza interruzione da almeno due anni)
  • per matrimonio (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), dopo almeno 2 anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio (3 per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli); se il coniuge è diventato cittadino italiano in data successiva a quella del matrimonio, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge
  • per residenza (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), se si rientra in uno dei seguenti casi:

- straniero maggiorenne nato in Italia, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni;
- straniero maggiorenne del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, residente legalmente in  Italia da almeno 3 anni;
- straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione;
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- cittadino comunitario residente legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

  • se nati in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età; la richiesta va presentata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dai 18 anni fino al compimento dei 19 anni

Elenco dei documenti da produrre: cittadinanza per residenza  e cittadinanza per matrimonio

Sito del Ministero dell’Interno per la compilazione e la verifica della domanda di cittadinanzahttps://portaleservizi.dlci.interno.it

Pagina dedicata sul portale toscano PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=percorsoiter2&statoid=16

 PER SAPERNE DI PIU': DOMANDE E RISPOSTE

Voglio chiedere la cittadinanza: cosa devo fare per prima cosa?
Prima di tutto è necessario verificare i requisiti di reddito e di residenza continuativa richiesti dalla norma, procedendo con i documenti nel paese di origine solo dopo questa verifica.

Quali documenti sono necessari dal mio Paese di origine?
Al proprio paese di origine devono essere chiesti il certificato di nascita e il certificato penale; salvo i casi previsti da accordi e convenzioni internazionali, entrambi questi certificati devono provenire direttamente dal paese di origine e devono essere legalizzati e muniti di traduzione legalizzata.

Quanto sono validi i certificati provenienti dal mio Paese di origine?
Il certificato di nascita non ha scadenza, mentre il certificato penale vale 6 mesi dalla data di rilascio.

Devo obbligatoriamente sostenere l’esame per ottenere la certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana?
No, non sei tenuto a sostenere l’esame se sei in possesso del permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo, se hai sottoscritto l’accordo di integrazione o se sei in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico.

Se presento la domanda di cittadinanza e vengo convocato in Prefettura dopo molto tempo, il certificato penale proveniente dal mio paese di origine scade?
No. Una volta inviata la domanda e ricevuto l’avvio del procedimento, la scadenza del certificato penale viene bloccata.

Posso richiedere la cittadinanza italiana senza essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Si. Per chiedere la cittadinanza italiana è sufficiente essere in possesso di un permesso di soggiorno valido, non necessariamente di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Se divento italiano, anche i miei figli ottengono la cittadinanza?
Lo diventano se, al momento dell’acquisto della cittadinanza, sono minorenni e conviventi col genitore stesso.

Se divento italiano, anche mia moglie/mio marito lo diventa?
No. La moglie o il marito del cittadino che acquista la cittadinanza non diventa automaticamente italiano; deve presentare domanda di cittadinanza per matrimonio dopo che sono passati 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli) dalla data del giuramento.

Mio figlio maggiorenne vorrebbe presentare domanda di cittadinanza, ma non lavora poiché sta ancora studiando: può fare domanda utilizzando il mio reddito?
Si. Il figlio può presentare domanda di cittadinanza utilizzando il reddito del genitore, purché questo stesso reddito sia sufficiente.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

22/03/2024 - 10:58