Cosa fa

Secondo quanto previsto dall’art. 64.2, comma 5 della L.R. 40/2005, il Direttore di zona “per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all’integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai Comuni e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale”.

Le finalità identificate dall’art. 71-bis della L.R. 40/2005, attribuite alla Società della Salute e perseguite con il supporto dell’Ufficio di Piano, sono le seguenti:

  • Consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
  • Assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
  • Rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
  • Promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
  • Sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

Inoltre, secondo quanto definito dall’art. 71-bis, comma 3 bis della L.R. 40/2005, la Società della Salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui all’art. 71-bis, comma 3, lettere a), b) ed e) della stessa L.R. 40/2005, ovvero:

  1. Indirizzo e programmazione strategica […];
  2. Programmazione operativa e attuativa annuale […];
  3. Controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

Considerata la Delibera di Giunta Regionale n. 269/2019 che individua le funzioni specifiche dell’Ufficio di Piano, il Regolamento di Organizzazione della Società della Salute Fiorentina Sud Est e la Delibera di Giunta Esecutiva n. 3/2021, modificata con Delibera di Assemblea dei Soci n. 6/2023, attribuiscono all’Ufficio di Piano le seguenti funzioni:

  • Programmazione unitaria per la salute relativa alla sanità territoriale, all’integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale;
  • Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale: Profilo di Salute, POA/PIS e PIZ;
  • Controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati (art. 64, comma 5 della L.R. 40/2005 e s.m.i.);
  • Controllo di gestione in stretto raccordo con la gestione del bilancio;
  • Supporto ai tavoli di programmazione e alle attività/tavoli di co-progettazione anche con ruolo di facilitatori;
  • Progetti Europei e PON SIA REI-HCP e rendicontazioni;
  • Supporto agli organismi di partecipazione;
  • Gestione rilevazioni per il Ministero, la Regione Toscana, ISTAT ed altro debito informativo;
  • Predisposizione atti per Assemblea/Giunta/Direttore SdS nelle attività sopra citate.

In termini di personale, la composizione dell’Ufficio di Piano definita con Delibera di Assemblea dei Soci n. 6/2023 è la seguente:

  • n. 1 coordinatore dell’Ufficio di Piano (Dirigente);
  • Funzionari con adeguate competenze in tema di normative sanitarie e sociali, budget, indicatori e modalità di rilevazione del Profilo di Salute, programmazione, partecipazione, Fondi regionali e nazionali, funzionamento dei finanziamenti europei, uno scelto dell’ASL, uno scelto dalle Amministrazioni Comunali;
  • Oltre ai componenti designati fanno comunque parte dell’Ufficio di Piano con funzioni di collaborazione e consulenza due esperti in budget e contabilità (uno proveniente dall’Azienda Sanitaria e uno individuato tra il personale dei Comuni aderenti, più un esperto di progettazione in ambito socio-sanitario (anche rendicontazione).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

05/04/2024 - 16:07